Gli Associati ai Fondi pensione che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto parziale. Per avere ulteriori informazioni sugli aspetti fiscali, clicca qui.
Il riscatto è possibile solo prima di aver cominciato a versare contributi alla forma individuale di previdenza complementare alla quale mi trasferisco.
Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.
Si intende la casa centro degli interessi dell’Associato, oppure di un suo figlio, destinata a dimora abituale, ossia dove si ha o si intende trasferire la propria residenza.
La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’Associato presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel Fondo.
Sì.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L’Associato al Fondo pensione può: trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa; riscattare la posizione individuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. 252/05.
Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
La posizione individuale del deceduto è riscattata dai beneficiari designati dall’associato o, in mancanza di questi, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo pensione e ripartita tra tutti gli associati.
Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie e, dopo almeno 8 anni, per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale.
La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo; eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale (nel 2008 pari ad euro 5.142,67) o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’Associato al Fondo pensione non abbia ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.