In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al Fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare, nonché attraverso presentazione di apposita istanza, attivare il Fondo di Garanzia di cui all’art.5 del D.Lgs. 80/92.
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del TFR.
L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. In questo caso il TFR continuerà comunque ad affluire al Fondo pensione.
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo pensione. Negli altri casi, le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.
Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede per i lavoratori dipendenti, che la contribuzione al Fondo pensione si componga di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, TFR. Tuttavia è possibile aderire anche solamente con il conferimento del TFR.