Il diritto alla pensione complementare si ottiene alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza dell’associato e con almeno cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare.
Gli Associati possono posticipare l’accesso alla prestazione, scegliendo, inoltre, se continuare o meno a contribuire.
La prestazione può essere percepita sotto forma di rendita o di capitale. L’Associato ha facoltà di chiedere la liquidazione sotto forma di capitale fino al 50% del montante finale accumulato. Qualora infine l’importo ottenuto convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’Associato può richiedere che l’intera posizione personale gli venga liquidata sotto forma di capitale.
I cosiddetti "vecchi iscritti" (lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e a tale data iscritti ad una forma di previdenza complementare) hanno facoltà di richiedere la liquidazione del montante finale interamente sotto forma di capitale.