10/04/2013
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 13642 del 22/6/2011, ha sancito che i rendimenti di natura esclusivamente finanziaria maturati sino al 31/12/2000 su posizioni di “vecchi iscritti”, cioè di coloro che risultavano iscritti prima del 29/4/1993 ad un Fondo Pensione costituito prima del 15/11/1992, devono essere assoggettati ad una ritenuta definitiva del 12,50% e non ad aliquota TFR.
Sull’argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 102/E del 26/11/2012) che ha ufficialmente preso atto della sentenza della Suprema Corte e quindi ha confermato la correttezza di quanto sopra illustrato.
Ciò premesso e tenuto conto che:
Il C.D.A. del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme ha deciso di presentare direttamente le istanze di rimborso all’Amministrazione finanziaria e coltivare l’eventuale successivo contenzioso.
Le somme, maggiorate degli interessi che maturano dal momento del versamento e sino al momento del rimborso, saranno ovviamente riconosciute agli aventi diritto previa detrazione di una somma di euro 50,00.= a titolo di rimborso spese forfettario.
Tale procedura è già stata attuata per tutte le liquidazioni e/o anticipazioni avvenute dal Marzo 2008.
Il Fondo è inoltre intervenuto con l’appaltatore della gestione amministrativa del Fondo stesso immediatamente dopo la pubblicazione della risoluzione ministeriale 102/E, chiedendo l’adeguamento delle procedure di tassazione delle liquidazioni in conformità a quanto sancito dalla stessa Amministrazione Finanziaria.
Le nuove procedure di tassazione (cioè applicazione dell’aliquota definitiva del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati sino al 31/12/2000 sulle posizioni di “vecchi iscritti”) saranno attuate a partire dalle liquidazioni che verranno erogate dal corrente mese di Aprile. Le istanze di rimborso ed eventuali successive incombenze saranno presentate dal Fondo per le liquidazioni avvenute sino al Marzo 2013, mentre per tutti i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro nei primi mesi del 2013 subiranno la tassazione prevista dalla Sentenza della Suprema Corte e dall’Agenzia delle Entrate e quindi per essi non sarà necessario presentare alcuna istanza di rimborso.