02/05/2012
Il 31 marzo è scaduto il termine, assunto con delibera del 19 ottobre 2011, che ha ampliato per la durata di 6 mesi la quota detenibile in liquidità oltre il 20%, (ai sensi della circolare Covip del 5/10/2011 prot. 5055 che ha autorizzato la deroga al limite previsto dall’art. 4 comma 1 lettera a) del DM Tesoro 703/96).
Il Consiglio, considerati i profili di incertezza che ancora caratterizzano lo scenario dei mercati, ha deliberato:
Della delibera né sarà data tempestiva comunicazione alla COVIP.