04/03/2021
La recente Circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate [55/E del 25/09/2020], sancisce che, in merito al versamento effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di Previdenza Complementare relativamente al Premio di Risultato (VAP), l’aderente non è più tenuto a effettuare comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità.
Sarà quindi sufficiente che, il datore di lavoro, mediante la distinta contributiva periodica, identifichi tale versamento con causale VAP.
Gli importi, in tal modo identificati, saranno acquisiti automaticamente nell’archivio dei cosiddetti “Contributi Esenti” a trattati, in caso di prestazione, fiscalmente come non dedotti.
Il Fondo rimane a disposizione degli Associati (tel. 02-7700.3002 – interno 203002) per fornire ogni ulteriore chiarimento, dalle ore 9 alle ore 12 il martedì ed il giovedì e, via e-mail, all’indirizzo fondo.previdenza@bpm.it.